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ORDINE DI VITTORIO VENETO
L’Ordine di Vittorio Veneto è stato istituito con Legge 18 marzo 1968, n. 263, (abrogata dal Decreto Legislativo del 15 marzo 2010, n. 66), per “esprimere la gratitudine della Nazione” a quanti, avendo combattuto per almeno sei mesi durante la prima guerra mondiale o precedenti conflitti, avessero conseguito la croce al merito di guerra.
Capo dell’Ordine, comprendente una sola classe di Cavalieri, è il Presidente della Repubblica; un Generale di Corpo d’Armata ne presiede il Consiglio, che provvede al vaglio delle domande avanzate dagli interessati.
All’onorificenza, concessa con Decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro della Difesa, corrisponde un esiguo assegno annuo, in favore di quei decorati che non godano di un reddito superiore al minimo imponibile.
Nell’ elenco degli insigniti dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto il luogo riportato nel campo motivazione è quello della residenza anagrafica rilevata all’atto della presentazione della domanda da parte dell’interessato (e non quello della nascita o altri).
Insegne della Medaglia avanti e dietro
alcune fonti normative
L. 18 marzo 1968, n. 263.
Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle
guerre precedenti.
1. A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti è concessa una medaglia ricordo in oro.
Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa. Per ottenere la concessione della medaglia gli interessati devono presentare domanda, al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza.
2. È istituito l’Ordine di Vittorio Veneto, comprendente l’unica classe di cavaliere. L’onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili. Le insegne nell’Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa.
3. Capo dell’Ordine è il Presidente della Repubblica. L’Ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d’armata o grado corrispondente, presidente, da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle forze armate e dal presidente dell’Associazione nazionale combattenti. Il presidente e i membri del consiglio dell’Ordine sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.
4. L’onorificenza dell’Ordine di Vittorio Veneto è concessa con il decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa. Per ottenere la concessione dell’onorificenza gli interessati devono presentare domanda al consiglio dell’Ordine, tramite il comune di residenza.
5. Agli insigniti dell’Ordine di Vittorio Veneto è concesso un assegno annuo vitalizio, non riversibile, di L. 60.000. L’assegno decorre dal 1° gennaio 1968 ed è corrisposto, esente da ritenute
erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre. Un’annualità dell’assegno vitalizio è corrisposta alla vedova o ai figli all’atto el decesso del titolare.
L’assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell’ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione.
Le Onorificenze – Ordine di Vittorio Veneto (quirinale.it)
Le onorificenze della Repubblica Italiana (quirinale.it)
Le onorificenze della Repubblica Italiana (quirinale.it)