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NUOVO EPISODIO DISTRUZIONE MANIFESTI A NOCIGLIA
dal sito www.fernandoantoniotoma.ilmiosito.net
Spero vivamente che sia la mano sconsiderata di un antidemocratico (Contrario, ostile alla democrazia e ai suoi principi sociali e politici). Un vile gesto di un singolo che non gradisce il libero pensiero altrui anche se diverso dal suo. Gesto vandalico e di violenza con cui sono stati trappati dalle plance i manifesti dell’opposizione (è non e la prima volta).
COSTITUZIONE ITALIANA ART. 21
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo` essere soggetta ad autoriz-
zazioni o censure.
Si puo` procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell’autorita` giudiziaria [1116 ] nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa espres-
samente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l’indica-
zione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e
non sia possibile il tempestivo intervento dell’au-
torita` giudiziaria, il sequestro della stampa perio-
dica puo` essere eseguito da ufficiali di polizia giu-
diziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorita`
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ven-
tiquattro ore successive, il sequestro s’intende re-
vocato e privo d’ogni effetto.
La legge puo` stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanzia-
mento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spet-
tacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo` essere soggetta ad autoriz-
zazioni o censure.
Si puo` procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell’autorita` giudiziaria [1116 ] nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa espres-
samente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l’indica-
zione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e
non sia possibile il tempestivo intervento dell’au-
torita` giudiziaria, il sequestro della stampa perio-
dica puo` essere eseguito da ufficiali di polizia giu-
diziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorita`
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ven-
tiquattro ore successive, il sequestro s’intende re-
vocato e privo d’ogni effetto.
La legge puo` stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanzia-
mento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spet-
tacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
GESTO VIGLIACCO E CODARDO – COMPORTAMENTO IRRESPONSABILE CHE CREA DANNO A TUTTI I NOCIGLIESI E AL COMUNE DI NOCIGLIA CHE E’ OBBLIGATO A RIPRODURLI E A RIATTACCARLI.
Art. 54 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante
dal ricevimento delle commissioni, che devono essere numerate progressivamente con
funzione di registro cronologico.
2. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, l’Ente impositore deve
mettere a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei
quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si
considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci
giorni dalla data richiesta, l’Ente impositore o il concessionario deve darne tempestiva
comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro
dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza
alcun onere a suo carico e l’Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate
entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita,
con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. L’Ente impositore o il concessionario hanno l’obbligo di sostituire gratuitamente i
manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di
manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente,
mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell’Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica
consultazione, le tariffe del servizio e l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante
dal ricevimento delle commissioni, che devono essere numerate progressivamente con
funzione di registro cronologico.
2. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, l’Ente impositore deve
mettere a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei
quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si
considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci
giorni dalla data richiesta, l’Ente impositore o il concessionario deve darne tempestiva
comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro
dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza
alcun onere a suo carico e l’Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate
entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita,
con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. L’Ente impositore o il concessionario hanno l’obbligo di sostituire gratuitamente i
manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di
manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente,
mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell’Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica
consultazione, le tariffe del servizio e l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
